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"Liberum mare", acque territoriali e riserve di pesca nel mondo antico - di Gianfranco Purpura

Introduzione

In: Colloquio Internazionale "Ressources et activites maritimes des peuples de l'Antiquite", Université du Littoral Côte d'Opale, Boulogne, 12-14 maggio, 2005.

Il principio della libertà del mare - "che da secoli si è abituati a considerare come fondamento del diritto internazionale marittimo"[1], in base al quale si afferma che lo Stato non possa ostacolare o precludere l'uso degli spazi marini per scopi pacifici ad imbarcazioni di altri Stati - è opinione dominante che sia principio moderno[2]. "Esso si è affermato solo tra il Sei e il Settecento per impulso degli Olandesi", sostiene il Vismara opponendosi all'opinione proposta nel corso di quella che è stata definita la "battaglia dei libri"[3] dal Bynkoershoek, mirante a collegare direttamente ormai agli inizi del Settecento il regime della libertà del mare con il principio della territorialità delle acque costiere. Per il giurista olandese vi sarebbe stata nel XVII sec. simultaneità nell'estensione della sovranità territoriale dello Stato alle acque adiacenti e nella rivendica del regime della libertà della navigazione in mare aperto.

Anche se alla dottrina razionalistica del Settecento può certamente esser riconosciuto il merito della chiara elaborazione dei concetti di mare territoriale e di mare libero, la storia della zona di mare assoggettata al dominio esclusivo di uno Stato è assai più antica del XVII sec. e, per un autorevole storico del diritto intermedio come Vismara, "può essere fatta risalire al momento della costituzione di una pluralità di Stati sulle sponde del Mediterraneo accanto al decadente impero romano"[4]. Già la rottura dell'unità politica del Mediterraneo, conseguente al crollo dell'impero romano ed il persistente stato di conflitto nel bacino che un tempo era stato mare nostrum avrebbero determinato, nella suddetta ricostruzione storica, la contrapposizione tra il pelagus - mare aperto, spazio ora aperto anche ad ogni violenza - e le aquae nostrae, ambiti marini costieri sottoposti a controllo e soggetti alla giurisdizione di Stati particolari; rivendicati come esclusivi, avrebbero potuto essere preclusi alle imbarcazioni straniere mediante divieti di navigazione, dazi di transito e limitazioni di pesca, o sfruttati in senso patrimoniale dalle entità statali attraverso concessioni o addirittura alienazioni di beni pubblici. La fascia costiera litoranea era destinata a divenire negli Stati più moderni demanio necessario inalienabile.

Utilizzando i risultati delle ricerche di Lombardi sul ius gentium[5], Vismara ha infatti ritenuto che il pensiero giuridico classico, partendo dall'iniziale e ristretta considerazione del civis romanus, ben presto sia stato in grado di riconoscere che anche al di là dei confini dell'impero potesse sussistere un'umanità degna di considerazione. La concezione universalistica dell'impero romano e la classificazione del mare come cosa comune enunciata da Marciano nel III sec. d.C. procederebbero allora congiuntamente, in sintonia con l'affermarsi del concetto di humanitas, riuscendo infine a trasformare il repubblicano e civico concetto di mare nostrum in un patrimonio comune a tutti gli uomini. Ma nel Medioevo, con il frazionamento del Mediterraneo e la nascita degli Stati costieri, il mare comune sarebbe stato oggetto, nell'ipotesi di Vismara, di privatizzazione e, nella fascia litoranea, sarebbe stato sottratto all'uso dei sudditi di ogni altro Stato ed assoggettato allo sfruttamento e controllo di ogni piccola entità marinara di nuova formazione.

Che la suggestiva ed articolata ipotesi non colga tuttavia nel segno, lo indicano, a mio avviso, diverse circostanze: in primo luogo la concezione del mare come cosa comune a tutti gli uomini, per il diritto romano, risale ad una età precedente a quella in cui visse Marciano[6] e probabilmente, come vedremo, alla media età repubblicana. Sembra quindi che il riconoscimento del "libero mare" non fosse limitato al diritto romano dell'età dei Severi, ma normalmente ammesso anche nel diritto greco, almeno dal III sec a.C., nonostante l'opinione in contrario espressa da J. Dumont e, generalmente in maniera tralatizia, accolta[7]. In secondo luogo, accettando l'ipotesi di Vismara, l'elaborazione dottrinaria del concetto di acque territoriali apparirebbe con molto ritardo rispetto alla frantumazione dell'impero romano: non nell'alto medioevo, come sarebbe lecito attendersi, ma nell'età moderna. In realtà, è noto che già nel XIV sec. in Bartolo da Sassoferrato, con la teoria del districtus, è operante una teorizzazione del concetto di acque territoriali. Sembra infatti che l'estensione della iurisdictio dalla terra al mare e l'idea stessa di mare territoriale siano stati il prodotto di una lenta elaborazione dottrinaria che dal XIII sec., con l'attribuzione prima della fascia di mare adiacente al territorio costiero (mare districtum), poi con l'assegnazione nel XV sec. del mare adiacens al territorio dello Stato, abbia finito per riconoscere, sia il dato geofisico della naturale estensione della piattaforma continentale sotto il livello del mare costiero, che il predomino politico da tempo esercitato da alcune entità statali marinare[8].

Infine la ricostruzione storica di Vismara non prende in considerazione l'antica frammentarietà del bacino del Mediterraneo, ancor prima della conquista romana e dell'unificazione in un unico impero. Anteriormente alla conquista mediterranea di Roma taluni ritengono che potesse sussistere un mare territoriale greco[9] che, come certamente avveniva nel mondo antico per le acque interne, avrebbe potuto essere dato in concessione dallo Stato. A mio avviso, invece, come non si può coniugare la frammentarietà degli Stati mediterranei prima della conquista di Roma con il concetto di territorialità delle acque, così dopo la dissoluzione del potere romano occorre escludere l'esistenza di "acque territoriali", di "demanî marittimi", di riserve di pesca e di concessioni statali di zone in mare. Non fu dunque la disgregazione dell'impero tardo antico a determinare la nascita o la rinascita della territorialità del mare.

Il problema della territorialità del Mediterraneo antico e dello sfruttamento in senso patrimoniale da parte di singole entità statali prima della conquista romana si collega ai risultati, pienamente condivisibili, ai quali ora perviene per il diritto romano l'indagine di M. Fiorentini che ritiene di poter escludere che sia il mare, che le spiagge, a causa della loro specifica natura non "patrimonialistica", potessero essere oggetto di concessioni esclusive di sfruttamento da parte dello Stato romano[10]. I numerosi testi, comunemente addotti nel diritto romano per dimostrarne l'esistenza, riguardano infatti acque interne, appalti di pesca in lagune costiere, fiumi o laghi, ma mai tratti di mare aperto. Ovviamente, non solo la corresponsione di un'imposta sui proventi della pesca non può essere intesa come una sorta di canone di affitto di un bene pubblico, ma le uniche due fonti addotte dai sostenitori della natura "patrimonialistica" del mare in diritto romano (CIL XIII, 8830 da Beetgum e D. 47, 10, 13, 7) non sembrano costituire valide prove in tal senso: dubbia è l'originaria pertinenza all'area di rinvenimento, e dunque al mare, dell'epigrafe olandese che menziona dei conductores piscatus[11], così come non si riferiva al mare, ma alla tutela interdittale dei luoghi pubblici dati in concessione, l'anonimo interdetto concesso dai veteres ai conductores in D. 47, 10, 13, 7[12].

Per quanto riguarda però il mondo greco o orientale e la situazione egiziana, si è sostenuto che il mare e le spiagge avrebbero potuto costituire oggetto di concessione da parte delle poleis greche, anche se poi si è riconosciuto che, l'effettiva appropriazione degli spazi marittimi da parte delle città – stato non era collegata ad alcuna rivendicazione di sovranità e che rispondeva alla sola finalità di reperire risorse fiscali per le città o per i santuari. Quando i Romani si impadronirono a vario titolo dei territori greci, in genere non avrebbero innovato il sistema di riscossione fiscale, ma avrebbero continuato a riscuotere quanto in precedenza era stato percepito dalle città – stato assorbite nell'imperium Romanum, fatti salvi i casi in cui fosse stato consentito alle città di continuare a percepire in proprio tali imposte[13].

La prassi greco orientale e quella egiziana, come si cercherà di dimostrare, sembrano in generale in sintonia con la concezione romana non patrimonialistica del mare e delle spiagge. In base alle testimonianze attualmente disponibili, appare infatti possibile riconoscere la persistenza in tutto il bacino del Mediterraneo antico - tanto in Oriente che in Grecia, sia a Roma che in Egitto - della concezione del mare come cosa comune a tutti gli uomini fin da un tempo assai remoto. Sembra poi possibile contestare l'esistenza nell'ambito greco, orientale ed egiziano di un concetto astratto di sovranità sul mare e dunque di acque territoriali e di riserve di pesca, se non limitato alle acque interne, come è stato correttamente indicato per il mondo romano. Infine è anche possibile valutare l'imposta sulla pesca, non come un'imposta fissa per l'uso di una zona di mare, un fovroı cioè, bensì come un tevloı[14], un'imposta sui prodotti della pesca in mare che fu percepita, quando professionalmente esercitata e non occasionalmente effettuata, quasi come un dazio di importazione nelle stationes dei portoria o come un'imposta sul prodotto venduto o posto in vendita sul mercato. Mare e spiagge non furono mai considerati come res publicae in patrimonio, beni tali cioè da poter esser dati in concessione da parte di entità statali, ma piuttosto come "res publicae in usu gentium", beni comuni cioè offerti alla fruizione degli uomini.

L'uniformità e la costanza nel tempo della valutazione antica del mare consente infine di ricostruire le non numerose e controverse informazioni delle fonti giurisprudenziali romane, non come unitariamente tendenti verso il graduale riconoscimento della dottrina marcianea del mare come cosa comune, ma in qualche caso in grado di riflettere dalla fine dell'età repubblicana in poi il contrastante gioco dei notevoli interessi economici sottesi dalle nuove opportunità di sfruttamento dell'ambiente marino.

In età bizantina, sotto Leone VI il Saggio, sarà appunto una nuova tecnologia di pesca di grande rilevanza economica, la tonnara con la camera della morte impiantata in mare aperto, a favorire la decadenza dell'antica concezione del mare come cosa comune[15], concorrendo così ad avallare le pretese di singoli e di stati territoriali ad aquae, ora rivendicate come nostrae, rendendo teoricamente possibile uno sfruttamento pubblico in senso patrimoniale dell'ambiente marino, prima ritenuto un vero e proprio abuso.

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Note

[1] G. VISMARA, Il diritto del mare, Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 25, La navigazione mediterranea nell'alto medioevo (Spoleto, 14-20 aprile 1977), Spoleto, 1978, pp. 689-730 = Scritti di Storia Giuridica, VII, Comunità e Diritto Internazionale, Milano, 1989, p. 449.

[2] J. HASEBROEK, Staat und Handel im alten Griechenland, Tübingen, 1928, p. 126: "Das Prinzip der Meeresfreiheit, des 'mare liberum', und die Ausbildung einer eigenen Lehre von ihr ist nach langwierigen politischen und theoretischen Kämpfen erst ein Produkt der Neuzeit, und erst in unserer Zeit steht fast durchweg der freie Zutritt zu den Eigengewässern des Staates auch den Angehörigen fremder Staaten, stehen, wenigstens prinzipiell, alle Häfen derjenigen Staaten, die der Rechtsgemeischaft des Völkerrechts angehören, den Schiffen aller Staaten offen. Der freie Zutritt zu den gegenseitigen Gewässern ist von besonderen Verträgen der Staaten untereinander in unserer Zeit nicht mehr abhänging, wenigstens nicht bei Neuzeit gekannt".

[3] BYNKOERSHOEK, De dominio maris, in Opera Omnia, Lugd.-Bat., 1767, II, pp. 124 ss.

[4] G. VISMARA, Il diritto del mare, p. 449 nt. 22.

[5] G. LOMBARDI, Ricerche in tema di ius gentium, Milano, 1946.

[6] M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell'esperienza giuridica romana. Profili di tutela processuale e di inquadramento sistematico, Milano, 2003, pp. 53 e 434 ss.

[7] J. DUMONT, Liberté des mers et territoire de pêche en droit grec, RHDFE, 55, 1977, pp. 53-57.

[8] C. M. MOSCHETTI, Questioni di diritto pubblico marittimo negli scritti dei giuristi napoletani della prima metà del Seicento, Napoli, 1984, pp. XIII e 5 ss.

[9] HASENBROEK, op. cit., p. 126 (cfr. supra, nt. 2).

[10] FIORENTINI, Fiumi e mari, cit.

[11] Cfr. infra, p. 12.

[12] M. FIORENTINI, op. cit., pp. 475 e s. Tale interdetto, in caso di prohibitio all'esercizio della pesca in regime di concessione nei laghi o negli stagni pubblici, secondo M. FIORENTINI, op. cit., pp. 458-460, non sarebbe stato il de loco publico, come ci si potrebbe attendere, ma l'ut in flumine publico navigare liceat, concesso in via utile. Sulle ragioni di tale anomalia cfr. M. FIORENTINI, op. cit., pp. 474 e s. Seguono invece l'opinione tradizionale e ammettono senza riserve concessioni amministrative del mare e del lido per ultimi S. CASTAN PÉREZ-GÓMEZ, Nuevas observaciones sobre la condicion jurídica del mar y sus litorales en el derecho romano, Estudios Yanes, I, Burgos, 2000, pp. 101 – 121; J. M. ALBURQUERQUE, La proteccíon o defensa del uso colectivo de las cosas de dominio público, Madrid, 2002, pp. 158 – 171; G. KLINGENBERG, Maris proprium ius in D. 47, 10, 14, RHD, 72, 2004, pp. 37 – 60.

[13] M. FIORENTINI, op. cit., pp. 461 e 463.

[14] In STRABONE IV, 5, 3 e CASSIO DIONE 47, 16 il phóros (tributo), imposta diretta e straordinaria, è contrapposto al télos (dazio), imposta indiretta ed ordinaria. Quindi l'imposta fondiaria è normalmente opposta alla télē, come sottolinea S. J. DE LAET, Portorium. Étude sur l'organisation douanière chez les Romains, surtout à l époque du Haut-Empire, Brugge, 1949, pp. 51 e 62.

[15] LEONE, Novv. 56; 57; 102; 103; 104 emanate tra l'886 ed il al 912 d.C. (cfr. P. NOAILLES, A. DAIN, Les novelles de Léon VI le Sage, Paris, 1944, pp. 212-215; 334-341).






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