ARCHIVIO ARTICOLI E NEWS (pag. 10 / 10)
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INDICE 17-01-2001 13:26
Tutti sanno quanto profondo e importante sia stato l'apporto del diritto romano, sopra tutto del ius privatum, alla formazione dei diritti positivi delle nazioni civili ed a quella della coscienza giuridica dell'evo contemporaneo. Ancora sino alla fine del sec. XIX dire « romanista » equivaleva, il piú delle volte, a dire « civilista » o « dogmatico », in quanto lo studio degli ordinamenti giuridici privati moderni non era ritenuto separabile da quello del diritto romano. E ciò valeva principalmente per la Germania, sede di una scuola giurisprudenziale particolarmente illustre, largamente apprezzata e seguita in Europa e nel mondo, per il motivo che l'Impero tedesco tuttora considerava come pienamente vigenti, salvo piú o meno late modificazioni apportatevi con successive Novelle, i testi del cd. Corpus iuris civilis di Giustiniano.[...]
16-01-2001 11:28

in: Annuali del seminario giuridico dell'Università di Palermo (AUPA),
XLI, 1991, pp. 300 ss.
Qualche tempo fa ho sostenuto l'idea che la nozione di actio non si situi, alle origini, sul terreno processuale, ma su tutto il terreno dell'esperienza giuridica.
I dati del vocabolario sono già di per sé eloquenti. Oltre ai significati processuali, actio indica, da un lato, anche il negozio, lo schema negoziale e, dall'altro, l'iniziativa del magistrato o la sua proposta dinanzi all'assemblea popolare, al punto che egli è chiamato actor.
Qualcuno ha detto che si tratta di significati tecnici. In nome di che? Della nozione di processo, che dovrebbe essere l'unico referente della nozione di actio. Ma, per i rilievi terminologici fatti, è proprio tale nozione che va messa in discussione. Ciò che è da accertare è se essa sia risalente alla più antica esperienza giuridica. A me è parso che la nozione di processo nasca solo in progresso di tempo, a misura che il diritto va separandosi dall'azione. E ciò è tanto vero che in origine si parla di legis actio, ossia, nel significato più risalente dell'espressione, di pronunzia di verba sollemnia, unilaterale, costitutiva, potenzialmente esente da limiti di operatività. Perciò in questo significato il termine actio si impiega, al di fuori del processo, proprio nel campo dell'agere negoziale e nel campo dell'agere cum populo, nei quali si riscontrano pronunzie aventi gli stessi caratteri. Né a tale larghissimo impiego fanno ostacolo le nozioni di attività legislativa, elettorale,giudiziaria, negoziale, poiché anche esse, come la nozione di attività processuale, sono frutto dello svolgimento storico.[...]
15-01-2001 10:05

Questa breve comunicazione non toccherà, se non alla fine e sommariamente, temi attinenti al campo dei miei studi. Non tratterò del "giudizio" nel mondo del diritto romano, e neppure nel mondo del diritto in generale - pur se tutti sappiamo l'enorme rilevanza che il giudicare ed il giudizio hanno sempre avuto e hanno nella sfera giuridica. Invece, esporrò alcuni pensieri isolati che sono nati in me dalla riflessione sul fenomeno del giudicare in senso generalissimo.
15-01-2001 10:28
in: ARCHIVIO GIURIDICO - Volume CCXIX - Fascicolo III/IV - 1999
Certo potrà apparire strano che io abbia atteso più di dieci anni dall'uscita del mio corso sulla plebe per rispondere ai miei critici. Ma ho qualche motivo di giustificazione.
In un primo tempo sono stato trattenuto dal farlo sùbito soprattutto per evitare che la mia risposta potesse assumere toni risentiti o polemici, cosa che sarebbe facilmente potuta avvenire se si tiene conto che una delle due recensioni che il libro ha ricevuto sembra appartenere più alla letteratura pamphlettistica che a quella scientifica. Poi l'attesa si è prolungata non tanto per meglio meditare contenuti e toni delle risposte da dare, quanto per la speranza, rivelatasi quasi del tutto vana, che alle due recensioni si aggiungesse, negli anni successivi,[...]
15-01-2001 09:16
Pubblicato in: Scritti in onore di A.C. Jemolo, 4 (Milano 1963), 1-13
Uno dei risultati più sicuri - se non anche più largamente diffusi - cui abbia condotto il pensiero giuridico attuale, nello sforzo costante di prendere sempre migliore consapevolezza di sè, è costituito senza dubbio dalla persuasione, ormai radicata, della insignificanza ed insufficienza di una considerazione meramente dogmatica (come si dice) del fenomeno giuridico; e, parallelamente, della inopportunità, o addirittura impossibilità, d'una considerazione meramente empirica del medesimo.[...]