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"Passaporti" romani - di Gianfranco Purpura

L'apostolos

In: Atti dell'VIII Convegno Nazionale di Egittologia e Papirologia, Torino 12 aprile 2003

Alla nascita degli Stati nazionali nel medioevo ed in età moderna si ascrive comunemente l'origine del passaporto (fig. 1) sia per l'interno, che per l'estero, sostenendo che tutti i governi hanno basato la loro forza sul potenziale di armati e sui rapporti di sudditanza dei cittadini verso i sovrani e quindi hanno tentato di impedire con ogni mezzo l'uscita dal territorio di uomini atti alle armi e sono stati d'altro canto propensi a considerare gli stranieri che varcavano i confini statali come potenziali nemici[1].

Da qui avrebbero tratto origine, sia il permesso di espatrio per il cittadino[2], che l'attestato di protezione per lo straniero, necessari anche per sorvegliare determinate categorie o classi in rapporto alla mobilità interna ed esterna allo Stato.

In realtà, la genesi del lasciapassare, sia in uscita, che in entrata - tanto per cittadini, che per stranieri - è ben più remota. Certo, solo con la rivoluzione francese e la costituzione del 3 settembre 1791 si è affermato il pieno diritto di ogni uomo di circolare senza restrizioni di sorta alla sola condizione di non nuocere gli altri, principio riflesso dall'art. 16 della nostra Costituzione che consente ad ogni cittadino di soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, di uscire e rientrare nella Repubblica, salvo gli obblighi di legge. Al punto che l'istituto del passaporto è apparso come una grave limitazione posta dall'ordinamento statale alla libertà individuale, da disciplinare pertanto tassativamente e da concepire non come un'autorizzazione permissiva, discrezionale, ma come atto vincolato, certificativo di un accertamento, documento di identificazione e di commendazione[3]. Al principio del Novecento si auspicava addirittura la sua scomparsa, che allora si riteneva già prossima!

L'utopia implicita in tale convinzione è purtroppo oggi drammaticamente evidente, come è altrettanto noto che in antico le mura delle città-stato, più che difendere, finivano per impedire talvolta la fuga[4] e senza l'antichissimo diritto di asilo e le - altrettanto antiche - pratiche di ospitalità, agli stranieri era in realtà concesso percorrere ben poca strada!

Risalgono certo all'antichità la pubblica autorizzazione a spostarsi liberamente nel territorio dello Stato ed il permesso al suddito di abbandonare il territorio, o allo straniero di entrarvi e soggiornarvi[5]. Già prima dell'invasione napoleonica in Italia esisteva un atto certificativo rilasciato dall'autorità, per mezzo del quale il cittadino poteva farsi riconoscere e tale documento offriva all'estero la possibilità di ottenere protezione ed assistenza[6]. Con la dominazione francese venne definito "carta di sicurezza", successivamente "carta di identità"[7].

Per tale ragione oggi per passaporto (licenza originariamente concessa solo a navi) si intende un documento di riconoscimento[8] rilasciato dal ministro degli esteri (o, per sua delega, dai questori), che consente ai cittadini italiani di uscire dal territorio dello Stato per recarsi all'estero[9], ma non v'è dubbio che la denominazione, di passaporto appunto, comunemente invalsa tra gli studiosi[10] per indicare alcuni rari lasciapassare egiziani su papiro di età romana[11](fig. 2) o la pratica di documentazione dell'apostolos alla quale si fa riferimento in alcuni articoli del Gnomon dell'idioslogos per l'uscita dall'Egitto[12] o nella tariffa di Coptos per l'utilizzazione dell'importante via di collegamento che attraversava il deserto orientale egiziano verso il Mar Rosso e l'India[13], o per l'uso tra il 156 ed il 161 d.C. della strada dell'Arsinoite[14], è imprecisa, come spesso accade quando si applicano termini moderni all'esperienza antica, ma anche ingannevole, in quanto, non solo l'apostolos non sembra essere stato un documento di riconoscimento, come l'attuale passaporto, ma esso, piuttosto che restare nella disponibilità del viaggiatore, sembrerebbe essere ritirato dal controllore del transito, pur essendo stato rilasciato dal prefetto.

Anche nel trasporto degli aridi per il servizio coattivo dell'annona verso Alessandria, venivano esibiti permessi, denominati appunto ajpovstoloi e rilasciati dal procurator Neaspoleos, per ottenere il carico da trasportare e l'autorizzazione alla partenza[15] e lo stesso termine veniva anche impiegato per indicare nel processo civile la littera dimissoria, il provvedimento in base al quale il giudice a quo consentiva il deferimento del processo al giudice ad quem nell'appello[16]. Come permessi di viaggio, sembrano menzionati in altri papiri ed epigrafi[17].

Il P.Oxy. X, 1271 rappresenta così un documento significativo della prassi romana del controllo della mobilità della popolazione e un esempio dell'atteggiarsi dei rapporti tra una cittadina romana, in partenza dall'Egitto nel 246 d.C., il prefetto ed il comandante del porto di Alessandria; e inoltre dell'uso disinvolto della scrittura e della subscriptio con autografia rara dello stesso prefetto Valerio Firmo (fig. 3):

A Valerio Firmo prefetto d'Egitto
da parte di Aurelia Meciane di Side.
Voglio, signore, partire attraverso Faro.
Ti chiedo di scrivere al procurator Phari
di (lasciar)mi partire come è d'uso.
Il primo (del mese) di Pacone (26 aprile). Ti saluto.

Valerio Firmo
ad Asclepiade (procurator Phari) salute.
Ordinai che partisse da Faro…
ti raccomando…
ti saluto…ho ordinato…
dato il XVII giorno prima delle calende…(di giugno? 15 maggio?)
Presente e Albino co(n)s(oli)

Due anni prima del millennario dell'Urbe sotto il regno di Filippo l'Arabo, una matrona romana originaria di Side in Pamfilia, ma temporaneamente residente in Egitto, invia un libello contenente la richiesta motivata dalla sua origine asiatica al prefetto, che apponendo una subscriptio si rivolge al funzionario competente per la partenza, autorizzandola. Non sappiamo se il documento sia stato riconsegnato all'interessata per la successiva trasmissione a sua cura al procurator Phari al momento della partenza[18], soluzione certo più pratica, o inviato d'ufficio al comandante portuale, come comunemente sembra ammettersi e tutto, all'apparenza, lascerebbe supporre. Se si riflette che il lasso di tempo intercorso tra la richiesta, il 26 di aprile, e la data non esattamente nota della risposta (nel migliore dei casi diciannove giorni) è lungo e che solo successivamente - in data indeterminata - l'effettiva partenza avrebbe potuto aver luogo; e ancora se si rileva che non v'è traccia di un, pur necessario, preavviso alla viaggiatrice, che avrebbe dovuto essere informata in tempo del rilascio dell'autorizzazione, appare preferibile la prima soluzione proposta dell'informale restituzione alla diretta interessata della subscriptio, per un uso da costei ritenuto più opportuno.

D'altro canto sappiamo che le subscriptiones rilasciate della cancelleria imperiale in forma autentica, venivano normalmente inviate al richiedente, mentre un exemplum della richiesta e della risposta veniva conservato negli archivi, talora dopo essere stato affisso per qualche tempo (propositio)[19] e solo eccezionalmente trasmesso ad un funzionario, ma soprattutto sappiamo che, in base al §. 68 del Gnomon (fig. 4):
Un romano, imbarcatosi senza avere al completo le scritture per la partenza per mare, fu condannato a talenti...

Dunque, sia che le scritture necessarie (ta pros ekploun grammata) siano consistite nel solo apostolos - come sostenuto da alcuni[20] - o completate a secondo i casi da una serie di altri permessi e attestati (d'imbarco, di esportazione di merci, di pagamento di dazi doganali, di utilizzo dello scalo portuale e così via)[21], come appare probabile, non v'è dubbio che sembra gravare sui romani in partenza dall'Egitto l'obbligo di presentarsi per la partenza con i documenti al completo. Allora il funzionario competente avrebbe letto e trattenuto il testo che lo riguardava, indirizzatogli dal prefetto, lasciando invece al viaggiatore gli altri documenti; solo in tale momento questi avrebbe emesso un permesso scritto per varcare il confine (apostolos), come ipotizza Taubenschlag[22]. A differenza dei rari lasciapassare (come il P.Oxy. X,1271 o il P.Oxy. XVII, 2132 del 249-250 d.C.[23]), di testi di tal genere però non è pervenuto alcun esemplare.

Secondo Uxkull von Gyllenband[24], uno dei più acuti commentatori del Gnomon, le scritture menzionate nel §. 68 (ta pros ekploun grammata) non comprenderebbero l'apostolos perchè vi sarebbe stato altrimenti un contrasto con il §. 64 che assegna alla competenza del prefetto, e non dell'idiologo a suo dire, i processi nei confronti di coloro che si imbarcavano senza apostolos (fig.5):

I processi contro coloro che si imbarcano senza lasciapassare sono ora sottoposti alla giurisdizione del prefetto.

Invece il §. 68, compreso tra i §§. 65-69, che riguardano l'esportazione di schiavi controllata dall'idiologo, dovrebbe secondo Uxkull von Gyllenband riferirsi anch'esso alla competenza dell'idiologo, al commercio transmarino degli schiavi e le scritture non al completo (me plere), alle quali si allude genericamente, dovrebbero essere solo quelle relative alle esportazioni servili, delle quali, in verità, non vè alcun accenno nel testo[25].

Inoltre è dimostrato dai rari lasciapassare pervenuti[26], che i romani, indipendentemente da permessi per i servi, non avevano la facoltà di lasciare l'Egitto senza autorizzazione del prefetto, come fin dall'età augustea era impedito l'accesso all'Egitto persino a senatori e cavalieri illustri senza permesso imperiale o prefettizio, ma su tale questione avremo modo di ritornare.

Non può che suscitare perplessità l'assenza di "passaporti" (apostoloi) e lasciapassare, se rilasciati secondo la prassi ipotizzata da Taubenschlag. In un articolo sull' "enigma costituzionale dell'antica Alessandria"[27], per giustificare la scarsezza di papiri alessandrini determinata dall'umidità del clima, Arangio Ruiz ripeteva scherzosamente l'interrogazione retorica: "Qu'est-ce qu'una femme auprès d'un papyrus alexandrin?"

Ulteriore e recente prova della necessità di un lasciapassare è offerta (fig. 6) dal P.Oxy. XLIII, 3118 del III sec. d.C. con il quale si impartisce al procurator Phari l'ordine di non lasciar partire questa volta un determinato individuo, evidentemente trasmettendo d'ufficio il mandato epistolare. Qualche ostrakon (fig. 7) contenente un permesso denominato pittakion con l'autorizzazione a partire entro un certo termine ci è pervenuto, ma esso sembra assumere più la forma del biglietto di transito, che del salvacondotto.

In definitiva, la situazione in base ai §§. 64-69 del Gnomon sembra essere la seguente: un antico divieto di età tolemaica, del quale ci informa Strabone (fig. 8):

"...ma non è lecito partire da Alessandria senza disposizione regia (próstagma)"

alludeva ad uno specifico e formale provvedimento regio indirizzato al comandante del porto, da emettere di volta in volta, per ogni singola partenza. Dunque con la conquista romana sembra che la prassi giuridica sia rimasta simile a quella del passato[28], ma la competenza relativa, all'inizio probabilmente del prefetto ed in seguito dell'idiologo, pare che in base al §. 64 del Gnomon (fig. 8) sia stata ripresa, dalla seconda metà del II sec. d.C., sotto il controllo dell'organo al vertice dell'amministrazione romana. Probabilmente in molte altre occasioni determinate da turbamenti - locali e del centro dell'impero – si rese necessario per il prefetto riprendere il controllo del transito in Alessandria, che era la principale "porta della provincia", ma anche in tutti gli altri accessi all'Egitto, certamente vigilati, come avveniva a Pelusio (§. 69) (fig. 9).

"Una egizia che inviò schiavi attraverso il Pelusio con figli... fu condannata ad un talento e tremila dracme."

Da Ulpiano apprendiamo che un luogo in particolare era designato per gli sbarchi imperiali e di ufficiali, per celebrare la cerimonia pubblica dell'adventus[29], e tale località in particolare per l'Egitto era Alessandria[30]. La "porta della provincia" veniva dai greci designata come epidemias o kataploun[31]. Ivi erano sottoposti a controllo, tanto in entrata che in uscita, romani e stranieri, greci ed indigeni, non solo per motivi doganali - la corresponsione cioè del portorium, tanto di esportazione che di importazione di merci nel paese - ma soprattutto per ragioni di ordine pubblico e di controllo della popolazione e dei flussi migratorii[32].

Particolarmente assoggettati a controllo erano i movimenti degli schiavi, che se si tentava di esportare senza che vi fosse stato dolo del dominus - che evidentemente aveva in buona fede ignorato le disposizioni legali - venivano venduti all'asta a beneficio del fisco (§. 65), ma in caso di un tentativo fraudolento di esportazione senza permesso (anapostolou) si giungeva alla confisca dell'intero patrimonio del padrone.

Ad alcuni, in base al §. 66 del Gnomon (fig. 10)[33], non era assolutamente consentito lasciare il paese, altri invece avrebbero potuto farlo con la necessaria autorizzazione[34]. Costoro, se privi del lasciapassare, sarebbero stati assoggettati alla pesante multa della confisca di un terzo del loro patrimonio, ma se si fosse trattato di romani la sanzione, pur restando non lieve, sarebbe stata determinata in una entità fissa corrispondente al pagamento di una ammenda di qualche talento soltanto (§. 68) (fig. 11).

Si è sostenuto che soprattutto agli egizi fosse impedito lasciare il proprio paese, ma anche se ciò è assai probabile, non è raro riscontrare la presenza di egiziani al di fuori dell'Egitto, non solo per l'adempimento del trasporto coattivo dell'annona [celebre è la lettera (fig. 12) del II/III sec. d.C. in BGU I, 27 (=Mitteis, Chrest. n. 445) di un marinaio della flotta alessandrina, che, giunto a Roma dopo aver scaricato il grano ad Ostia, in attesa della dimissoria o apostolos, scrive al fratello in Egitto[35], ma anche dei più vari servizi, come nel caso del iatralipta, il medico massaggiatore di Plinio il giovane, al quale con procedura eccezionale venne concessa in quanto liberto di una egiziana defunta (Termuti di Teone) la cittadinanza romana[36].

Era dunque possibile anche per gli egizi riuscire ad ottenere, seppur in rari casi, un lasciapassare.

I luoghi nei quali veniva effettuato il controllo dei lasciapassare è probabile che coincidessero con le stazioni doganali per il controllo del portorium. E' anzi possibile che in tale occasione non solo venissero assoggettate al pesante dazio di esportazione del quarto del valore - ed al più lieve dazio d'importazione - le merci dei viaggiatori in transito (noto è l'aneddoto riferito da Filostrato[37] (fig. 13) della risposta al doganiere del filosofo Apollonio che viaggiava con Fortuna, Saggezza, Giustizia, Virtù, Valore, Disciplina, etc., correndo il rischio di pagare il dazio per tutte queste presunte schiave. Se la cavò dicendo che non erano sue schiave, ma padrone!), ma che, al contempo, al controllo dei documenti venisse anche corrisposta una somma della quale v'è traccia in qualche testo[38], non solo per l'uso di una strada particolare, ma anche per l'effettuazione della verifica in sè. Nel caso di passaporti moderni impropriamente la tassa per il rilascio è stata definita dalla legge come "tassa sulle concessioni governative", ma è stato giustamente osservato[39] che "non si tratta evidentemente di concessione, prima della quale nessun diritto del singolo esiste, nessuna facoltà gli spetta e nessuna attività egli può svolgere; nel caso concreto il diritto di libertà del cittadino già esiste", ma l'esercizio del suo diritto di espatrio è subordinato all'emissione dell'atto certificativo dell'accertamento di esso da parte della pubblica amministrazione. Radicalmente diversa era la situazione nel mondo antico, ove ovviamente il permesso in questione poteva ben configurarsi come una concessione.

E' noto che, a differenza del resto dell'impero, in Egitto, Siria e Giudea, il sistema della riscossione indiretta - dell'appalto cioè - continuò a sussistere fino alla fine dell'alto impero, quando ormai ovunque si era imposta la percezione diretta da parte dei funzionari imperiali[40]. E' possibile che, pur restando responsabile del transito il funzionario localmente preposto (ad es.: il procurator Phari per Alessandria) finissero i publicani ad essere effettivamente incaricati del controllo e coadiuvati dai militari, percepissero in tal modo un moderato compenso.

Un cordone doganale era posto tutto intorno all'Egitto e controllava il commercio con l'esterno: oltre ad Alessandria e Pelusio, posti di dogana erano ubicati in tutte le bocche del Nilo, nei porti del Mar Rosso ed alla frontiera nubiana[41], ma anche all'interno, ai confini dei nomi, sulle piste del deserto, nei porti fluviali e sul Nilo, a Menfi, tra Menfi ed Alessandria, a Schedia[42], nel Fayoum e così via.

Nella c.d. Tariffa di Coptos (fig. 14), che non è una tariffa doganale, ma "…un prontuario dei diritti che il pubblicano deve percepire per i lasciapassare (apostoloi), secondo il gnomon sotto la giurisdizione dell'Arabarca…", il 10 maggio del 90 d.C. fù previsto un esborso specifico per l'apposizione del visto sul singolo permesso mercantile [43] per l'uso dell'importante via di comunicazione con l'India attraverso il deserto orientale e come concorso alle ingenti spese governative per la costruzione ed il mantenimento di cisterne e pozzi (ujdreuvmata), l'esercizio di una sorveglianza e corpi di guardia, in modo proporzionale, non al valore delle merci in transito (fig. 15), ma al reddito dei viaggiatori ed ai mezzi di trasporto impiegati, al punto da costringere una cortigiana a pagare oltre venti volte in più di un semplice marinaio.

Uxkull von Gyllenband[44] ha correttamente per primo collegato l'apostolion (diritto sul rilascio dell'apostolos)[45] del proemio della c.d. Tariffa di Coptos all'apostolos menzionato nel §. 64 del Gnomon, ma si è obiettato che nella Tariffa il termine sembra applicarsi tanto a persone, che a merci[46]. L'obiezione sembra essere basata su di un fraintendimento del testo[47]: infatti il πιττάκιον (ad esempio, καμhλων) menzionato alle ll. 21 ss. della Tariffa sembra essere diverso dall'apostolos, presupposto nel proemio[48]; il primo un biglietto di transito di merci che poteva essere sigillato dietro compenso, il secondo il lasciapassare nel suo complesso o salvacondotto. Con il significato di lista, registro, tabella, il termine

πιττάκιον ricorre frequentemente in molti papiri ed epigrafi[49] ed evidentemente, pur potendo consistere in un permesso per il transito di specifiche merci o di una nave[50] era diverso dal generale salvacondotto, o apostolos.

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Note

[1] Sabatini, v. "Passaporto", NNDI, XII, 1965, pp. 548-550.

[2] Mazziotti, v. "Espatrio (libertà di) ", Encicl. del Diritto, Milano, XV, 1966, pp. 728 ss.

[3] Stipo, v. "Passaporto", Encicl. del Diritto, Milano, XXXII, 1982, p. 173: "…l'autorizzazione è atto essenzialmente discrezionale, per cui parlare di autorizzazione vincolata costituisce una contradictio in adiecto".

[4] Mumford, La città nella storia, I, Milano, 19906, p. 94.

[5] Stipo, op. cit., p. 165.

[6] Bognetti, Note per la storia del passaporto e del salvacondotto, Studi per le scienze giuridiche e sociali dell'Università di Pavia, 1931-1933.

[7] Sabatini, op. cit., p. 548.

[8] Sabatini, op. cit., p. 549: "…indubbiamente, anche per espressa dizione legislativa, il passaporto è atto certificativo dell'identità della persona, alla stessa guisa della carta d'identità."

[9] Voce "Passaporto", Encicl. Garzanti del Diritto, Milano 1993, p. 870 e s.

[10] Reinach, Un code fiscal de l'Égypte romaine: le Gnomon de l'Idioslogue, RHDEF, 44, 1920, p. 119; Meyer, Juristische Papyri. Erklärung der Urkunden zur Einführung in die juristische Papyruskunde, Berlino, 1920, p. 334;Uxkull von Gyllenband, Der Gnomon des Idios Logos, Berlin, 1934, pp. 63 – 69; Reinmuth, The prefect of Egypt from Augustus to Diocletian, Klio, 21 (rist. ed. 1935), Aalen, 1963, p. 32 e s.; De Laet, Portorium, Brugge, 1949, p. 329; S. Riccobono jr., Il Gnomon dell'Idioslogos, Palermo, 1950, p. 203 ; Taubenschlag, The law of the graeco-roman Egypt in the light of the papyri. 332 B.C. – 640 A. D., Warszawa, 1955, p. 642 e s.

[11] P.Oxy. X, 1271 del 246 d.C.; P. Oxy. XVII, 2132

[12] §§ 64-69.

[13] Dittenberger, OGIS I-II, 674, l. 4 (A.Bernand, Les Portes du désert. Recueil des inscriptions grecques d'Antinooupolis, Tentyris, Koptos, Apollonopolis Parva et Apollonopolis Magna, Paris, 1984, 67, l.4). del 10 maggio 90 d.C.

[14] P. Theon. 7, l. 3.

[15] Un apostolos viene menzionato in numerose naulwtikai; suggrafai;: ad es. in P.Lond. II, 256 r l. 10 del 15 d.C. (Wilcken, Chrest. 443); P. Strasb. IV, 205, ll. 4-5 (c.a. 135 d.C.); P. Strasb. IV, 202, l. 6 del 139 d.C.; P.Princ. II, 26, l. 14 del 154 d.C.; POxy. X, 1259, l. 10 del 211/2 d.C. Meyer-Termeer, Die Haftung der Sciffer im griechischen und römischen Recht, Zutphen, 1978, p. 6 e nt. 53. Ancora il termine apostolos si rintraccia in alcuni papiri di varia età connessi con il trasporto del grano: nel P. Amherst 138, l. 10; C.P.Herm. 6, l. 13; P.Tebt. II, 486; P.Tebt. III, 703; P.Oxy. III, 522, ll. 1; 13; 31; IX, 1197 = SB 18, 13333, l. 13; BGU VIII, 1741 l. 1; CPR VII, 26, l. 6; 18;24;32; P. Bad. II, 29 l.6; P.Erasm. II, 25, l.6; P.Erasm. II, 28, l.6; P.Fay. 118, l. 13; P.Gur. 13, l. 28; P. Hamb. II, 191, l. 8; P.Iand. Inv. 653, 2, ll. 2 e 17; PIFAO II, 29, l.6; P. Laur.III, 67, l. 13; P.Mil.(Congr. XIV) 31, l.16; P.Par. 70 (p. 411, l.5) = UPZ II, 159; PSI XII, 1229, l.13; PSI XV, 1569, l.2; P. Strasb. IV, 206, l.4; P. Strasb. IV, 295, l.11; SB V, 8754, l.8; SB VI, 9088, l.8; SB VI, 9144, l. 4; SB VI, 9597, ll.7 e 13; SB X, 10456, l. 13; Stud.Pal. V, 6, l.12.

[16] D. 49, 6, 1 (Marciano, libro secundo de appellationibus): Post appellationem interpositam litterae dandae sunt ab eo, a quo appellatum est, ad eum, qui de appellatione cogniturus est, siue principem siue quem alium, quas litteras dimissorias siue apostolos appellant. Cfr. P.Münch. III, 3, 1, 78, l. 14.

[17] IC III, 4 (Itanos), 9, l. 99; SEG I, 19, 41(Cipro), 18, 579, 4; P.Cairo Zen. III, 59299, ll. 2 e 8; P.Lond. 1343, ll. 10; 17; 40; P.Lond. 1348, l. 47; P.Lond. 1351, l.3; P.Lond. 1353, l.14; P.Lond. 1354, l.15; P.Lond. 1394, l.14; P.Lond. 1399, l.12; P.Lond. 1940, l. 3; P.Lond. 1963, l.18; P.Lond. 2141, 1, l. 3; P.Oxy. IV, 736, l.2; P.Oxy. IX, 1190, l.12; P.Panop. 29, l.15; P.Ross.Georg. IV, 1, ll. 7; 21; 31; P.Ross.Georg. IV, 5, l.28; P.Ross.Georg. IV, 11, l.3; P. Ryl. II, 224, l.11; PSI V, 502, l.24; P. Tebt. I, 112; P. Tebt. I, 208; P.Wash.Univ. I, 41, l.7.

[18] Taubenschlag, The law of the graeco-roman Egypt, cit., p. 643.

[19] Palazzolo, Le modalità di trasmissione dei provvedimenti imperiali nelle province (II –III sec. d. C.), IURA, 28, 1977, pp. 40 ss.; Id., Processo civile e politica giudiziaria nel Principato, Torino, 1991, pp. 112 ss.; Williams, The publication of imperial subscripts, ZPE, 40, 1980, pp. 283 ss.

[20] Schubart W., Der Gnomon des Idioslogos, Amtliche Berichte, XLI, 1919 – 1920, p. 28; S. Riccobono jr., Il Gnomon dell'Idioslogos, cit., p. 208; Taubenschlag, The law of the graeco-roman Egypt, cit., p. 643 nt. 123.

[21] Schwahn, Schiffspapiere, Rhein. Museum, 81, pp. 39 ss.

[22] Taubenschlag, The law of the graeco-roman Egypt, cit., p. 643.

[23] Indirizzato al prefetto d'Egitto Aurelio Appio Sabino dal cittadino Aurelio Didimo, il documento, alquanto lacunoso, è ritenuto da Taubenschlag un altro lasciapassare. Taubenschlag, The law of the graeco-roman Egypt, cit., p. 643 nt. 123: "The idea that the Romans could leave the country without the prefects permission and that the ta pros ekploun grammata mentioned in Gnomon §. 68 are not identical with the ¢pÒstoloj (so Uxkull von Gyllenband, l.c.) is, as Oxy. 2132 shows, wrong."; S. Riccobono jr., Il Gnomon dell'Idioslogos, cit., p. 209.

[24] Uxkull von Gyllenband, Der Gnomon, cit., p. 69.

[25] Così già Riccobono, op. cit., p. 209.

[26] Indirizzato al prefetto d'Egitto Aurelio Appio Sabino dal cittadino Aurelio Didimo, il documento, alquanto lacunoso, è ritenuto da Taubenschlag un altro lasciapassare. Taubenschlag, The law of the graeco-roman Egypt, cit., p. 643 nt. 123: "The idea that the Romans could leave the country without the prefects permission and that the t¦ prÕj œkploun gr£mmata mentioned in Gnomon §. 68 are not identical with the ¢pÒstoloj (so Uxkull von Gyllenband, l.c.) is, as Oxy. 2132 shows, wrong."; S. Riccobono jr., Il Gnomon dell'Idioslogos, cit., p. 209.

[27] Arangio Ruiz, L'enigma costituzionale dell'antica Alessandria, Nuova Antologia, 82, 1947, p. 59 (= Labeo, 5, 1959, p. 79 = Studi Arangio Ruiz, IV, 1977, p. 119).

[28] Uxkull von Gyllenband, l.c.

[29] S. G. MacCormack, Arte e cerimoniale nell'Antichità, Torino, 1995, pp. 25 ss.

[30] D. 1, 17, 1: Ulpianus, libro quinto decimo ad edictum. Praefectus Aegypti non prius deponit praefecturam et imperium, quod ad similitudinem proconsulis lege sub Augusto ei datum est, quam Alexandriam ingressus sit successor eius, licet in prouinciam uenerit: et ita mandatis eius continetur.

[31] Ulpianus libro primo de officio proconsulis. Ingressum etiam hoc eum (il governatore) obseruare oportet, ut per eam partem prouinciam ingrediatur, per quam ingredi moris est, et quas Graeci ἐπιδημίας appellant siue κατάπλουν obseruare, in quam primum ciuitatem ueniat uel applicet: magni enim facient prouinciales seruari sibi consuetudinem istam et huiusmodi praerogatiuas. quaedam prouinciae etiam hoc habent, ut per mare in eam prouinciam proconsul ueniat…

[32] Per l'età repubblicana cfr. Mancuso, Brevissime note in tema di acquisto illegale della cittadinanza e di immigrazione clandestina a Roma durante la repubblica, Iuris Vincula, St. Talamanca, V, Roma, 2002, pp. 121-127.

[33] Gnomon §. 66

[34] Uxkull von Gyllenband, Der Gnomon des Idios Logos, Berlin, 1934, p. 66, dichiara: „Die Ausreise aus Ägypten, vor allem zur See, war den staatsrechtlich bevorzugten Klassen grundsätzlich erlaubt, also Römern, Alexandrinern und sicherlich auch den ajstoiv.

[35] Charles-Picard, Rougè, Textes et doc. relatifs à la vie économ. et soc. Dans l'Empire romain, Paris, 1969, p. 121 e s.

[36] Impallomeni, Plin. Epist. 10, 5; 6; 7b; 10 e la concessione dello "ius quiritium" a liberte latine e della cittadinanza romana a liberto egizio, Scritti Impallomeni, Padova, 1996, pp. 661-666.

[37] Filostrato, Vita di Apollonio I, 20.

[38] P. Oxy. XIV, 1650; 1651 (III sec. d.C.)

[39] Sabatini, v. "Passaporto", NNDI, cit., p. 550.

[40] De Laet, Portorium, cit., pp. 297 ss.

[41] De Laet, Portorium, cit., p. 300 e s.

[42] Montevecchi, L'amministrazione dell'Egitto sotto i Giulio Claudii, ANRW, II, 10, 1, Berlin – New York, 1988, p. 464.

[43] Dittenberger, OGIS I-II, 674, l. 22 (A.Bernand, Les Portes du désert., cit, 67, l. 22): …σφραγισμοῦ πιττακίου ὀβολοὺς δύο. Johnson, Roman Egypt, in Tenney Frank, An economic survey of anc. Rome, New-York, 1975, n. 345, p. 593 e s.

[44] Uxkull von Gyllenband, Der Gnomon des Idios Logos, cit., p. 64.

[45] Montevecchi, L'amministrazione dell'Egitto sotto i Giulio Claudii, ANRW, II, 10, 1, Berlin – New York, 1988, p. 464.

[46] Reinmuth, CPh., 31, 1936, p. 152 nt. 9.

[47] Così Raschke, New studies in roman commerce with the East, ANRW, II, 9, 2, Berlin-New-York, 1978, p. 900 nt. 990.

[48] Raschke, l.c. con lett. e testi ivi cit. Cfr. anche Montevecchi, L'amministrazione dell'Egitto sotto i Giulio Claudii, cit., p. 464.

[49] Ad es.: TAM v, 1-2 (Lydia) 251, l. 6; BGU III, 809, l. 5; IV, 1155, l. 15; IV, 1167, ll. 4; 9; 14; IV, 1208, l. 5; 22; VI, 1303, ll. 18; 25; VIII, 1873, ll. 17; 21; XIII, 2353, l. 13; CIRB 836, l. 4; Caria, Aphrodisias 138, ll. 21; 25; CPR VII, 23, 1, ll. 1; 3; 5; 7; VII, 23, 3, l. 37; X, 7, l. 11; Moretti, IGUR 246, l. 10; IG 830, l. 38; P.Oxy. 48, 3429, l.8; 9; 10; 12; 13; P.Oxy. 55, 3804, l. 10; P.Oxy. 56, 3860, l. 26; P.Oxy. 56, 3868, l. 8; P. RainCent. 154, ll. 3; 4; 5; 6; P.Str. V, 325, l. 2; V, 400, l. 11; PSI III, 238, l. 9; P.Ryl. II, 122, l. 17; P.Ryl. IV, 593, l. 7; P.Sakaon 5, 2, l. 18; SB V, 8247, l. 1;

[50] P.Oxy. XIV, 1650, 1, l. 16; 2, l.. 33; P.Oxy. XIV, 1650 A, l. 7; P.Oxy. XIV, 1651, l. 17; su tali documenti v. De Laet, Portorium, cit., p. 317 ss.






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"Passaporti" romani, Figura 1
"Passaporti" romani, Figura 1

Figura 2
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Figura 3
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Figura 4
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Figura 5
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Figura 6
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Figura 7
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Figura 8
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Figura 9
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Figura 10
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Figura 12
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